Art. 6.
(Organismi di partecipazione e diritto di riunione e di assemblea).

      1. In ciascuna istituzione scolastica devono essere garantiti la costituzione del comitato dei genitori e del comitato degli studenti eletti dalle rispettive assemblee di classe e altri organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione.
      2. Il regolamento dell'istituzione stabilisce altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento di una conferenza periodica di programmazione della scuola o della rete di scuole a cui la scuola appartiene, che prevede la partecipazione di tutte le componenti interne e degli enti locali interessati per competenza o per territorio.
      3. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
      4. Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno il diritto di riunione e di assemblea ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.